1. In caso di controversia tra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno sforzarsi di risolverla con negoziati tra loro. 2. Ove le Autorita' Aeronautiche non riescano a risolvere la vertenza, tenteranno di farlo le Parti Contraenti. 3. Qualora le Parti Contraenti non riescano a trovare una soluzione tramite un negoziato, possono convenire di deferire la controversia alla decisione di qualche persona o ente; in caso di mancato accordo, la controversia, su richiesta di una delle Parti Contraenti, verra' sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale di tre giudici, di cui uno sara' nominato da ciascuna Pare Contraente e il terzo verra' nominato dai due cosi' designati. Ciascuna Parte Contraente dovra' nominare un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento dall'altra Parte Contraente di una notifica attraverso i canali diplomatici della richiesta di arbitrato della controversia da un tale tribunale, ed il terzo arbitro dovra' essere nominato entro un ulteriore periodo di (60) giorni. Qualora una delle Parti Contraenti non riesca a nominare un arbitro nel periodo specificato, o se il terzo arbitro non viene designato entro il periodo specificato, al Pretendente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile potra' essere richiesto da una delle due Parti Contraenti di nominare un arbitro o piu' arbitri, a seconda del caso. In tale evenienza, il terzo arbitro dovra' essere un cittadino di uno Stato diverso da quelli delle Parti del presente Accordo e agira' in veste di Presidente del tribunale arbitrale. 4. Qualsiasi decisione emessa da un tribunale arbitrale ai sensi del paragrafo 3) del presente Articolo sara', salvo diversamente deciso dalle Parti Contraenti al momento dell'istituzione del tribunale, vincolante per entrambe le Parti Contraenti.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;565~art14 · fonte su Normattiva