Ai fini dei paragrafi che seguono, il termine "tariffa", indica i prezzi da pagare per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni in base alle quali quei prezzi si applicano, ivi inclusi i prezzi e le condizioni per le agenzie e altri servizi ausiliari ma non comprenderanno la remunerazione e le condizioni relative al trasporto della posta. 1. Le tariffe relative a qualsiasi servizio concordato verranno fissate a livelli ragionevoli, tenendo nella debita considerazione tutti i fattori connessi ivi inclusi i costi di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocita' e di capienza) e le tariffe di altre compagnie aeree per qualsiasi parte delle rotte specificate. Queste tariffe verranno fissate in conformita' alle disposizioni seguenti del presente Articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, unitamente ai diritti di commissione delle agenzie usate in connessione ad essi, verranno concordate rispetto a ciascuna delle rotte specificate tra le compagnie aeree designate interessate di concerto, se possibile, con altre compagnie aeree che operano sull'intera rotta o parte di essa, e tale accordo, ove possibile, sara' raggiunto attraverso il meccanismo di fissazione delle tariffe dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo. 3. Le tariffe cosi' concordate saranno sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi particolari questo periodo puo' essere ridotto, subordinatamente all'accordo di dette Autorita'. 4. Questa approvazione puo' essere data espressamente. Se nessuna delle Autorita' Aeronautiche ha espresso parere contrario entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformita' al paragrafo 3 del presente Articolo, tali tariffe verranno considerate approvate. Qualora il periodo per la loro presentazione sia stato ridotto, come prevista al paragrafo 3, le Autorita' Aeronautiche possono convenire che il periodo entro cui ogni parere contrario deve essere notificato sia inferiore ai trenta (30) giorni. 5. Se le compagnie aeree designate non possono concordare su alcuna di queste tariffe, o se per qualche ragione una tariffa non puo' essere concordata in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno cercare di determinare le tariffe con un Accordo tra loro. 6. Se le Autorita' Aeronautiche non possono concordare sull'approvazione di qualsiasi tariffa sottoposta loro ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo o sulla determinazione di qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo 5, la controversia sara' risolta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 14 del presente Accordo. 7. Una tariffa fissata conformemente alle disposizioni del presente Articolo restera' in vigore finche' non venga fissata una nuova tariffa.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
