Art. 13 — Alienazione dei beni
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1. I redditi o gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 2. I redditi o gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili (personal property) appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero ei beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili in traffico internazionale come pure dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 3. I redditi o gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una societa', i cui beni siano costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato. I redditi o gli utili derivanti dall'alienazione di una partecipazione in una societa' di persone o in un'associazione commerciale (trust), i cui beni siano costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato. 4. I redditi e gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
Testo in vigore dal 16 agosto 1982 al 26 febbraio 1983
