1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita' sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, ((in tale qualita' e' attribuito)) ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Testo vigente dal 26 febbraio 1983

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Che cosa è cambiato dal 26 febbraio 1983

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1982 al 26 febbraio 1983. 1 parola aggiunta.

… prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualita' aggiunto: e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito puo' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-07-10;566~art17 · fonte del testo