21-CSO/Giornale N. 3(*) Annesso 4 PROTOCOLLO FINANZIARIO DEFINITO CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCILIAZIONE E ALL'ARBITRATO NEL QUADRO DELLA CSCE Articolo 1 Spese della Corte 1. Tutte le spese della Corte istituita dalla Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della CSCE (d'ora in poi denominata "la Convenzione") saranno sostenute dagli Stati parte della Convenzione. Le spese dei conciliatori e degli arbitri saranno considerate spese della Corte. 2. Gli obblighi dello Stato ospitante per quanto riguarda le spese relative ai locali e al mobilio utilizzati dalla Corte, la loro manutenzione, assicurazione e sicurezza, nonche' ai servizi, saranno precisati in uno scambio di lettere fra la Corte, agente con il consenso e per conto degli Stati parte della Convenzione, e lo Stato ospitante.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~protocollo-finanziario-art1 · fonte su Normattiva