[1]CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCILIAZIONE E ALL'ARBITRATO NEL QUADRO DELLA CSCE Gli Stati parte della presente Convenzione, essendo Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Consapevoli del loro obbligo di risolvere pacificamente le controversie fra loro, conformemente agli Articoli 2, paragrafo 3, e 33 della Carta delle Nazioni Unite; Sottolineando che non intendono in alcun modo portare pregiudizio alla competenza di altre istituzioni o altri meccanismi esistenti, ivi incluse la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte di Giustizia delle Comunita' Europee e la Corte Permanente di Arbitrato; Riaffermando il proprio solenne impegno di risolvere le controversie fra loro con mezzi pacifici e la decisione di perfezionare meccanismi di soluzione delle controversie fra Stati partecipanti; Ricordando che l'applicazione integrale di tutti i principi e impegni della CSCE costituisce di per se' un elemento essenziale della prevenzione delle controversie fra gli Stati partecipanti alla CSCE; Preoccupandosi di promuovere e rafforzare gli impegni assunti in particolare nel Rapporto della Riunione di Esperti sulla Soluzione Pacifica delle Controversie adottato a La Valletta e approvato dal Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri della CSCE riunitosi a Berlino il 19 e il 20 giugno 1991, Hanno convenuto quanto segue:

[2]Articolo 1 Istituzione della Corte E' istituita una Corte di Conciliazione e di Arbitrato per risolvere, mediante conciliazione e, se del caso, arbitrato, le controversie che siano state ad essa sottoposte conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art1 · fonte su Normattiva