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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 settembre 1942-XX, n. 1665, recante norme per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana al secondo anno di corso delle Scuole-convitto professionali per infermiere, sostituendo al testo dell'articolo unico il seguente:
[9]«Durante l'attuale stato di guerra, e sino a tre anni dopo la cessazione di esso, il Ministero dell'interno, d'intesa con quello dell'educazione nazionale, puo' autorizzare l'ammissione, per esami, delle infermiere volontarie dell'Associazione Italiana della Croce Rossa al secondo anno di corso presso le Scuole-convitto professionale per infermiere, previste dall'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, per il conseguimento del relativo diploma di Stato a tutti gli effetti dell'art. 1 della legge 19 luglio 1940-XVIII, n. 1098, purche' abbiano conseguito il diploma di infermiera della Croce Rossa Italiana prima della fine della guerra e purche', dopo conseguito il diploma di Stato di infermiera professionale, prestino effettivo servizio per un biennio presso gli ospedali civili quelle che vogliono adire al corso per l'abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza infermieristica, e per un anno quelle che vogliono adire a scuole specializzate di assistenti sanitarie visitatrici. Il documento del prestato servizio sara' titolo indispensabile per adire alle suddette scuole.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
[11]Data a Roma, addi' 31 maggio 1943-XXI
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Biggini
[14]Visto, il Guardasigilli: De Marsico
Testo in vigore dal 3 luglio 1943 al 22 dicembre 2008
