[1]Articolo II-100 Diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali
[2]Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
