[1]Articolo II-99 Diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo
[2]1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
