[1]Articolo III-129

[2]La Commissione presenta ogni tre anni una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, in merito all'applicazione dell'articolo I-10 e del presente titolo. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione. Sulla base di tale relazione e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, i diritti previsti all'articolo I-10 possono essere completati da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa approvazione del Parlamento europeo. La suddetta legge o legge quadro entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art129 · fonte su Normattiva