[1]Articolo III-221

[2]Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo III-220. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione e l'attuazione del mercato interno tengono conto di tali obiettivi e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione sostiene questa realizzazione anche con l'azione che svolge attraverso fondi a finalita' strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti. La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione e' corredata, se del caso, di appropriate proposte. La legge o legge quadro europea puo' stabilire qualunque misura specifica al di fuori dei fondi, fatte salve le misure adottate nell'ambito delle altre politiche dell'Unione. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art221 · fonte su Normattiva