[1]Articolo III-157
[2]1. L'articolo III-156 lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtu' delle legislazioni nazionali o del diritto dell'Unione per quanto concerne i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprieta' immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Per quanto riguarda le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria, la pertinente data e' il 31 dicembre 1999. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure concernenti i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprieta' immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Il Parlamento europeo e il Consiglio cercano di conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare altre disposizioni della Costituzione, l'obiettivo della libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi. 3. In deroga al paragrafo 2, solo una legge o legge quadro europea del Consiglio puo' stabilire misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
