Art. 151
[1]speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi (articolo 74-sexies.1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione europea, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, possono identificarsi in Italia, con le modalita' previste dal presente articolo. I soggetti passivi stabiliti in paesi terzi, che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato, esercitano l'opzione tramite un unico rappresentante fiscale appositamente nominato ai fini del presente regime speciale, nella forma prevista dall'articolo 64, comma 3, tranne che siano stabiliti in un paese terzo con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, ed effettuino vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo. I soggetti diversi da quelli di cui al secondo periodo possono esercitare l'opzione direttamente o mediante un unico rappresentante fiscale appositamente nominato nella forma prevista dall'articolo 64, comma 3. 2. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate ai sensi del presente regime speciale, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento e' accettato. 3. I soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 72 e seguenti. 4. L'opzione e' esercitata mediante richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito per l'applicazione del presente regime speciale. Nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1 non puo' essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio. 5. La richiesta di cui al comma 4 e' presentata prima di iniziare ad avvalersi del presente regime speciale e contiene almeno le seguenti indicazioni:
- a)per le persone fisiche, il cognome e il nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;
- b)indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- c)numero di identificazione IVA o di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto. 6. Il rappresentante fiscale comunica le informazioni di cui al comma 5 per se' stesso e per ogni soggetto rappresentato; per il soggetto rappresentato, comunica, inoltre, il numero individuale di identificazione allo stesso attribuito per l'applicazione del presente regime speciale. 7. Le variazioni dei dati di cui ai commi 5 e 6 sono comunicate all'Agenzia delle entrate. 8. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:
- a)comunicano, direttamente o tramite rappresentante fiscale, di non effettuare piu' vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;
- b)si puo' altrimenti presumere che la loro l'attivita' di vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi sia cessata;
- c)non soddisfano piu' i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;
- d)persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale;
- e)il rappresentante fiscale comunica di non agire piu' in loro nome e per loro conto. 9. Il rappresentante fiscale e' escluso dal presente regime speciale se:
- a)per due trimestri civili consecutivi non ha agito come rappresentante fiscale di un soggetto che si avvale del presente regime speciale;
- b)
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