[1]Articolo III-167

[2]1. Salvo deroghe previste dalla Costituzione, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno:

  • a)gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
  • b)gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali,
  • c)gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare una decisione europea che abroga la presente lettera. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
  • a)gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonche' quello delle regioni di cui all'articolo III-424, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
  • b)gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
  • c)gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune;
  • d)gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
  • e)le altre categorie di aiuti fissate da regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art167 · fonte su Normattiva