[1]Concorrenza ed altre disposizioni di carattere economico
[2]1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina:
- a)tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
- b)lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina o in una sua parte sostanziale;
- c)qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
[3]2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunita', in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.
[4]3. Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un'autorita' pubblica indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.
[5]4. La Bosnia-Erzegovina istituisce un'autorita' pubblica indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione del paragrafo 1, lettera c), entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorita' puo' autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti a norma del paragrafo 2, nonche' ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.
[6]5. Ciascuna Parte garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando, tra l'altro, all'altra Parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.
[7]6. La Bosnia-Erzegovina compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorita' di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
[8]7. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera c), le Parti accettano che, durante i primi sei anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dalla Bosnia-Erzegovina sia valutato tenendo conto del fatto che la Bosnia-Erzegovina deve essere assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.
- b)Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorita' di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilita' delle regioni della Bosnia-Erzegovina e le corrispondenti intensita' massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalita' regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.
[9]8. Il protocollo 4 definisce le norme speciali sugli aiuti di Stato applicabili alla ristrutturazione dell'industria siderurgica.
[10]9. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:
- a)il paragrafo 1, lettera c), non si applica;
- b)le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base.
[11]10. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
[12]Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
