[1]Articolo III-169
[2]Il Consiglio, su proposta iella Commissione, puo' adottare regolamenti europei per l'applicazione degli articoli III-167 e III-168 e per fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo III-168, paragrafo 3 e le categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura prevista in tale paragrafo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
