[1]Articolo III-163

[2]Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei per l'applicazione dei principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Tali regolamenti hanno, in particolare, lo scopo di:

  • a)garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo III-161, paragrafo 1 e all'articolo III-162 comminando ammende e penalita' di mora,
  • b)determinare le modalita' di applicazione dell'articolo III-161, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessita' di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo,
  • c)precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione degli articoli III-161 e III-162,
  • d)definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente comma,
  • e)definire i rapporti fra le legislazioni degli Stati membri, da una parte, e la presente sottosezione e i regolamenti europei adottati in applicazione del presente articolo, dall'altra.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art163 · fonte su Normattiva