[1]Articolo III-174
[2]Qualora la Commissione constati che una disparita' tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e provoca una distorsione che deve essere eliminata, consulta gli Stati membri interessati. Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo, la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per eliminare la distorsione in questione. Ogni altra opportuna misura prevista dalla Costituzione puo' essere adottata.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
