[1]Articolo III-279
[2]1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinche' siano assicurate le condizioni necessarie alla competitivita' dell'industria dell'Unione. A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione e' intesa:
- a)ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;
- b)a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese;
- c)a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;
- d)a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico. 2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto e' necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione puo' prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo e' pienamente informato. 3. L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche e azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni della Costituzione. La legge o legge quadro europea puo' stabilire misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa e' adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. La presente sezione non costituisce una base per l'introduzione da parte dell'Unione di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti e interessi dei lavoratori dipendenti.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
