[1]Articolo III-182
[2]Sono vietate le misure e le disposizioni, non basate su considerazioni prudenziali, che offrano alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
