[1]Articolo III-182

[2]Sono vietate le misure e le disposizioni, non basate su considerazioni prudenziali, che offrano alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art182 · fonte su Normattiva