[1]Articolo III-183

[2]1. L'Unione non risponde ne' si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. Gli Stati membri non rispondono ne' si fanno carico degli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare i regolamenti o decisioni europei che precisano le definizioni necessarie per l'applicazione dei divieti previsti dagli articoli III-181 e III-182 e dal presente articolo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art183 · fonte su Normattiva