[1]Articolo III-194

[2]1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformita' delle pertinenti disposizioni della Costituzione, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli III-179 e III-184, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo III-184, paragrafo 13, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta e' l'euro, al fine di:

  • a)rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;
  • b)elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinche' siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza. 2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta e' l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1. Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, piu' un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art194 · fonte su Normattiva