Art. 42 (Protocollo 4)
[1]generali
[2]1. La deroga di cui all'articolo III-197, paragrafo 1 della Costituzione comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono alcun obbligo agli Stati membri interessati: articoli 3 e 6, articolo 9, paragrafo 2, articolo 12, paragrafo 1, articolo 14, paragrafo 3, articoli 16, 18, 19, 20, 22 e 23, articolo 26, paragrafo 2, articoli 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 50. 2. Le banche centrali degli Stati membri con deroga, come specificato nell'articolo III-197, paragrafo 1 della Costituzione, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla legislazione nazionale. 3. Conformemente all'articolo III-197, paragrafo 2, secondo comma della Costituzione, all'articolo 3, all'articolo 11, paragrafo 2 e all'articolo 19 del presente statuto, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri la cui moneta e' l'euro. 4. All'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, all'articolo 12, paragrafo 1, agli articoli 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31 e 32, all'articolo 33, paragrafo 2 e all'articolo 50, per "banche centrali nazionali" si intendono le banche centrali degli Stati membri la cui moneta e' l'euro. 5. All'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 33, paragrafo 1, per "partecipanti al capitale" si intendono le banche centrali degli Stati membri la cui moneta e' l'euro. 6. All'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 30, paragrafo 2, per "capitale sottoscritto" si intende il capitale della Banca centrale europea sottoscritto dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta e' l'euro.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
