[1]Articolo III-219

[2]1. Per migliorare le possibilita' di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire cosi' al miglioramento del tenore di vita, e' istituito un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilita' di occupazione e la mobilita' geografica e professionale dei lavoratori e di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale. 2. La Commissione amministra il Fondo. In tale compito e' assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. 3. La legge europea stabilisce le misure di applicazione relative al Fondo. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art219 · fonte su Normattiva