[1]Articolo III-220

[2]Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare e' rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni piu' settentrionali con bassissima densita' demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art220 · fonte su Normattiva