[1]Articolo III-236

[2]1. Gli obiettivi della Costituzione sono perseguiti, per quanto riguarda la materia disciplinata dalla presente sezione, nel quadro di una politica comune dei trasporti. 2. La legge o legge quadro europea applica il paragrafo 1 tenendo conto degli aspetti peculiari dei trasporti. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. La legge o legge quadro europea stabilisce:

  • a)norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o piu' Stati membri;
  • b)le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;
  • c)le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;
  • d)ogni altra misura utile. 3. All'atto dell'adozione della legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei casi in cui la sua applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art236 · fonte su Normattiva