[1]Articolo III-260

[2]Fatti salvi gli articoli da III-360 a III-362, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare regolamenti o decisioni europei che definiscono le modalita' secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorita' degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente capo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art260 · fonte su Normattiva