[1]Articolo III-329
[2]1. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o e' vittima di una calamita' naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorita' politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio. 2. Le modalita' di attuazione della clausola di solidarieta' di cui all'articolo I-43 da parte dell'Unione sono definite da una decisione europea adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e del ministro degli affari esteri dell'Unione. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo III-300, paragrafo 1. Il Parlamento europeo e' informato. Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l'articolo III-344, il Consiglio e' assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato di cui all'articolo III-261, i quali gli presentano, se del caso, pareri congiunti. 3. Per consentire all'Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui e' confrontata l'Unione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
