[1]Articolo III-294

[2]1. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza. 2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune in uno spirito di lealta' e di solidarieta' reciproca. Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la reciproca solidarieta' politica. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da comprometterne l'efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali. Il Consiglio e il ministro degli affari esteri dell'Unione provvedono affinche' detti principi siano rispettati. 3. L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:

  • a)definendo gli orientamenti generali,
  • b)adottando decisioni europee che definiscono:
  • i)le azioni che l'Unione deve intraprendere,
  • ii)le posizioni che l'Unione deve adottare,
  • iii)le modalita' di attuazione delle decisioni europee di cui ai punti i) e ii),
  • c)rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art294 · fonte su Normattiva