[1]Articolo III-317

[2]1. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici. 2. L'unione puo' concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli III-292 e III-316. Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi. 3. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art317 · fonte su Normattiva