[1]Articolo III-316

[2]1. La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo e' condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente. L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore e' la riduzione e, a termine, l'eliminazione della poverta'. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo. 2. L'Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi da essi concordati nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art316 · fonte su Normattiva