[1]Articolo III-356

[2]Il numero dei giudici del Tribunale e' fissato dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Lo statuto puo' prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali. I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo III-357. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale del Tribunale. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il mandato e' rinnovabile. Il Tribunale adotta il suo regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio. Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto, le disposizioni della costituzione relative alla Corte di giustizia si applicano al Tribunale.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art356 · fonte su Normattiva