[1]Articolo III-375
[2]1. Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea dalla Costituzione, le controversie nelle quali l'Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali. 2. Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione a un modo di composizione diverso da quelli previsti dalla Costituzione stessa. 3. La Corte di giustizia e' competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto della Costituzione, quando tale controversia le venga sottoposta in virtu' di un compromesso.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
