[1]giudiziario e materie connesse

[2]1. Gli atti o le omissioni della Banca centrale europea sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Costituzione. La Banca centrale europea puo' avviare un'azione giudiziaria nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Costituzione. 2. Controversie tra, da un lato, la Banca centrale europea e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 3. La Banca centrale europea e' soggetta al regime di responsabilita' previsto dall'articolo III-431 della Costituzione. Le banche centrali nazionali sono responsabili conformemente alle rispettive legislazioni nazionali. 4. La Corte di giustizia dell'Unione europea e' competente a giudicare in virtu' di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Banca centrale europea o per suo conto. 5. La decisione della Banca centrale europea di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea e' presa dal consiglio direttivo. 6. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione nei casi di controversia relativi all'adempimento da parte di una banca centrale nazionale di obblighi derivanti dalla Costituzione e dal presente statuto. La Banca centrale europea, se ritiene che una banca centrale nazionale non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla Costituzione e dal presente statuto, puo' formulare un parere motivato sulla questione dopo aver dato alla banca centrale nazionale di cui trattasi l'opportunita' di presentare osservazioni. Se la banca centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro il termine fissato dalla Banca centrale europea, quest'ultima puo' portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art35 · fonte su Normattiva