[1]Articolo III-399
[2]1. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione garantiscono la trasparenza dei loro lavori e adottano nei rispettivi regolamenti interni, in applicazione dell'articolo I-50, le disposizioni particolari relative all'accesso del pubblico ai loro documenti. La Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette all'articolo I-50, paragrafo 3 e al presente articolo soltanto allorche' esercitano funzioni amministrative. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio provvedono alla pubblicita' dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dalla legge europea di cui all'articolo I-50, paragrafo 3.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
