[1]Articolo III-398
[2]1. Nell'assolvere i loro compiti, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente. 2. La legge europea fissa disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base dell'articolo III-427.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
