[1]Articolo III-401

[2]Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati membri, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo. L'esecuzione forzata e' regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio viene effettuata. La formula esecutiva e' apposta, con la sola verificazione dell'autenticita' del titolo, dall'autorita' nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia dell'Unione europea. Assolte tali formalita' a richiesta dell'interessato, quest'ultimo puo' ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'autorita' competente, secondo la legislazione nazionale. L'esecuzione forzata puo' essere sospesa soltanto in virtu' di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarita' delle disposizioni esecutive e' di competenza delle giurisdizioni nazionali.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art401 · fonte su Normattiva