[1]Articolo III-406
[2]Alle condizioni determinate dalla legge europea di cui all'articolo III-412, gli stanziamenti diversi da quelli relativi alle spese di personale e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio finanziario possono essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo. Gli stanziamenti sono specificamente registrati in capitoli, che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e sono ripartiti in conformita' della legge europea di cui all'articolo III-412.
[3]Le spese -- del Parlamento europeo, -- del Consiglio europeo e del Consiglio, -- della Commissione, -- della Corte di giustizia dell'Unione europea sono iscritte in sezioni distinte del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
