[1]Articolo III-407

[2]La Commissione da' esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, in base alla legge europea di cui all'articolo III-412, sotto la sua responsabilita' e nei limiti degli stanziamenti assegnati, in conformita' del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati in conformita' di detto principio. La legge europea di cui all'articolo III-412 stabilisce gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio e le responsabilita' che ne derivano. Essa fissa le responsabilita' e le modalita' particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese. All'interno del bilancio, la Commissione puo' procedere, nei limiti e alle condizioni fissati dalla legge europea di cui all'articolo III-412, a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo o da suddivisione a suddivisione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art407 · fonte su Normattiva