[1]Articolo I-42
[2]Disposizioni particolari relative allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia
[3]1. L'Unione costituisce uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia:
- a)attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro europee intese, se necessario, a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui alla parte III;
- b)favorendo la fiducia reciproca tra le autorita' competenti degli Stati membri, in particolare sulla base del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali;
- c)attraverso una cooperazione operativa delle autorita' competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della prevenzione e dell'individuazione dei reati. 2. I parlamenti nazionali, nell'ambito dello spazio di liberta', sicurezza e giustizia, possono partecipare ai meccanismi di valutazione previsti all'articolo III-260. Essi sono associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attivita' di Eurojust, conformemente agli articoli III-276 e III-273. 3. Gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, conformemente all'articolo III-264.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
