[1]Articolo I-43 Clausola di solidarieta'

[2]1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarieta' qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamita' naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per: a)-- prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri; -- proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico; -- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorita' politiche, in caso di attacco terroristico;

  • b)prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorita' politiche, in caso di calamita' naturale o provocata dall'uomo. 2. Le modalita' d'attuazione del presente articolo sono previste all'articolo III-329.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art43 · fonte su Normattiva