[1]Articolo III-431
[2]La responsabilita' contrattuale dell'Unione e' regolata dal diritto applicabile al contratto in causa. In materia di responsabilita' extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La responsabilita' personale degli agenti nei confronti dell'Unione e' regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
