[1](2) Diritto ad una buona amministrazione 1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare:

  • a)il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
  • b)il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;
  • c)l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. 3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 4. Ogni individuo puo' rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella stessa lingua. Spiegazione L'articolo 41 (2) e' basato sull'esistenza dell'Unione in quanto comunita' di diritto, le cui caratteristiche sono state sviluppate dalla giurisprudenza che ha consacrato segnatamente la buona amministrazione come principio generale di diritto (cfr. tra l'altro, la sentenza della Corte del 31 marzo 1992, causa C-255/90 P, Burban, Racc. 1992, I-2253, e le sentenze del Tribunale di primo grado del 18 settembre 1995, T-167/94, NɆlle, Racc. 1995, pag. II-2589; del 9 luglio 1999, T-231/97, New Europe Consulting e altri, (Racc. II - 2403). Le espressioni di questo diritto enunciate nei primi due paragrafi derivano dalla giurisprudenza (cfr. le sentenze della Corte del 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens, Racc. 1987, pag. 4097, punto 15; del 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem, Racc. 1989, pag. 3283; del 21 novembre 1991, causa C-269/90, TU Mɒnchen, Racc. 1991, pag. I-5469, e le sentenze del Tribunale di primo grado del 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal, Racc. 1994, pag. II-1177; del 18 settembre 1995, causa T-167/94, NɆlle, Racc. 1995, pag. 11-258) e, per quanto attiene all'obbligo di motivare, dall'articolo 253 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo 1-38, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-398 della Costituzione per l'adozione di norme volte a garantire un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente). Il paragrafo 3 riprende il diritto ora garantito all'articolo III-431 della Costituzione. Il paragrafo 4 riprende il diritto ora garantito all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) e all'articolo III-129 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 (1), questi diritti si applicano alle condizioni e nei limiti definiti dalla parte III della Costituzione. Il diritto a un ricorso effettivo, che costituisce un aspetto importante della questione, e' garantito all'articolo 47 della presente Carta (2).

[2]-------------------------

[3](2) Articolo II-101 della Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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