[1]Articolo IV-448 Testi autentici e traduzioni

[2]1. Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvedera' a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari. 2. Il presente trattato puo' essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua determinata da uno Stato membro che, in base all'ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in parte di esso. Lo Stato membro interessato fornisce copia certificata conforme di tale traduzione affinche' sia depositata negli archivi del Consiglio.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art448 · fonte su Normattiva