[1]Articolo II-83 Parita' tra donne e uomini

[2]La parita' tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parita' non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art83 · fonte su Normattiva