[1]Articolo II-83 Parita' tra donne e uomini
[2]La parita' tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parita' non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
