[1](2) Parita' tra donne e uomini La parita' tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parita' non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Spiegazione Il primo comma di questo articolo e' stato basato sull'articolo 2 e sull'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ora sostituiti dagli articoli 1-3 e III-116 della Costituzione che impongono all'Unione di mirare a promuovere la parita' tra uomini e donne, e sull'articolo 141, paragrafo 1 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-214, paragrafo 1 della Costituzione. Esso si ispira all'articolo 20 della Carta sociale europea riveduta del 3 maggio 1996 e al punto 16 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Si basa anche sull'articolo 141, paragrafo 3 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-214, paragrafo 3 della Costituzione, e sull'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parita' di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. Il secondo comma riprende, in una formula piu' breve, l'articolo III-214, paragrafo 4 della Costituzione, secondo cui il principio della parita' di trattamento non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attivita' professionale da parte del sesso sottorappresentato o a prevenire o compensare determinati svantaggi nella carriera professionale. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 2 (2), questo secondo comma non modifica l'articolo III-214, paragrafo 4 della Costituzione.

[2]---------------------------

[3](2) Articolo II-83 della Costituzione. (2) Articolo II-84 della Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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