Il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera b) della Costituzione significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro interessato non e' oggetto di una decisione europea del Consiglio, di cui all'articolo III-184, paragrafo 6 della Costituzione, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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