Art. 1 (Protocollo 18)
[1]18. PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DI ALCUNI ASPETTI DELL'ARTICOLO III-130 DELLA COSTITUZIONE AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA
[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
[3]DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda, CONSIDERANDO che da molti anni esistono tra il Regno Unito e l'Irlanda intese speciali in materia di libero spostamento, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
[4]Articolo 1
[5]Nonostante gli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, qualsiasi altra disposizione di tale Costituzione, qualsiasi misura adottata a norma di detta Costituzione o qualsiasi accordo internazionale concluso dall'Unione o dall'Unione e dai suoi Stati membri con uno o piu' Stati terzi, il Regno Unito e' autorizzato a esercitare, alle sue frontiere con altri Stati membri, sulle persone che intendono entrare nel Regno Unito, quei controlli che ritenga necessari al fine di:
- a)verificare il diritto di accesso al Regno Unito per i cittadini di Stati membri o per le persone a loro carico, che esercitano diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione, nonche' per cittadini di altri Stati cui tali diritti sono stati conferiti mediante un accordo vincolante per il Regno Unito; e
- b)stabilire se concedere o no ad altre persone il permesso di entrare nel Regno Unito. Nessuna disposizione degli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, ne' qualsiasi altra disposizione di tale Costituzione o qualsiasi misura adottata a norma della stessa pregiudica il diritto del Regno Unito di adottare o esercitare i suddetti controlli. I riferimenti al Regno Unito contenuti nel presente articolo includono i territori delle cui relazioni esterne e' responsabile il Regno Unito.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
