Art. 2 (Protocollo 18)
Il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in materia di circolazione di persone tra i loro territori "zona di libero spostamento", nel pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a). In questo contesto, finche' essi manterranno dette intese, le disposizioni dell'articolo 1 si applicano all'Irlanda negli stessi termini e condizioni con cui saranno applicate al Regno Unito. Nessuna disposizione degli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, ne' qualsiasi altra disposizione di tale Costituzione o qualsiasi misura adottata a norma della stessa pregiudica tali intese.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
