Art. 9 (Protocollo 20)
1. In qualsiasi momento e fatto salvo l'articolo 8, la Danimarca puo', secondo le proprie norme costituzionali, notificare agli altri Stati membri che, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla notifica, la parte I e' costituita dalle disposizioni di cui all'allegato. In tal caso gli articoli da 5 a 9 sono rinumerati di conseguenza. 2. Sei mesi dopo la data in cui prende effetto la notifica di cui al paragrafo 1, tutto l'acquis di Schengen e le misure adottate per sviluppare tale acquis, che erano fino ad allora vincolanti per la Danimarca quali obblighi di diritto internazionale, sono vincolanti per la Danimarca in quanto diritto dell'Unione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
